UN’ORDINANZA … SBAGLIATA

ORDINANZA SINDACALE
N. 101 del 16-04-2012
REGISTRO GENERALE numero 107
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA IN PIAZZA GRANDE PER I VEICOLI CON PERMESSO U.C.
IL SINDACO
- PRESO atto della necessità di autorizzare la sosta in Piazza Grande, dei veicoli aventi il permesso U.C. (Uffici Comunali);
- VISTO il D. L.vo 30.04.1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 “Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- VISTO il D. L.vo
18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
ORDINA
1. A partire dalle ore 8.00 del giorno 18.04.2012, i veicoli esponenti il permesso U.C. (Uffici Comunali) per la ZTL, sono autorizzati a sostare in Piazza Grande;
2. A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione delle Legge 06/12/1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria; è altresì ammesso in alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Presidente della Repubblica;
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;
4. Gli organi di cui all’art. 12 del D.L.vo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Gubbio, lì 16.04.2012
IL SINDACO
Dott. Diego Guerrini
Breve
considerazione
Non ritengo di dovermi soffermare (lo hanno già fatto altri) sul “privilegio” sotteso all’ordinanza,
né ribadire tutte le critiche apparse su Facebook e che in sostanza derivano
dalla preoccupazione di non “avvelenare” anche una delle più belle e singolari
piazze d’Italia. Mi preme invece prendere lo spunto da questa ordinanza, ma lo
potrei fare per numerosi atti amministrativi di altri enti pubblici, per fare una
considerazione del tutto personale.
Si tratta della motivazione o meglio della sua mancanza nelle
decisioni adottate con atti
amministrativi che devono essere sempre, anche quando riguardano parte dei
cittadini o addirittura singoli, orientati sempre alla tutela del pubblico
interesse.
Del resto la carenza
di motivazione (motivazione prevista da precise norme di legge) integra l’illegittimità
dell’atto, così come la mancanza o incompletezza dei presupposti di fatto e di
diritto che hanno determinato la decisione.
E' molto interessante ed articolata la motivazione dell'ordinanza :"PRESO atto della necessità di autorizzare la sosta in Piazza Grande, dei veicoli aventi il permesso U.C. (Uffici Comunali);"
E' come dire "Ritenuto di autorizzare
tutti quelli con i capelli biondi...."
L’ordinanza quindi sembrerebbe illegittima per
carenza di motivazione... ma oggi gli atti amministrativi, un po' dappertutto,
non vengono più motivati, si scambia il mandato elettorale ricevuto con
l'interesse pubblico, dimenticando che ogni atto amministrativo della pubblica
amministrazione deve essere adeguatamente motivato in maniera da ricavarne
l'interesse pubblico sottostante, altrimenti... Una volta l'atto era illegittimo per abuso di ufficio, oggi con l'entrata in vigore della legge 241/90 per violazione di legge. Tale legge prevede tra l'altro che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La potestà amministrativa di
disporre non è in discussione, ma è in
discussione il perché si dispone in un modo piuttosto che in un altro. Insomma
per dirla tutta è inutile ricordare al punto 2) dell'ordinanza la possibilità
per i cittadini di ricorrere se agli stessi non è dato conoscere le motivazioni
dell'ordinanza.
Bah! Così pare che vada il mondo.
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